Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede
Articolo 176.
Spetta alla Prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere.
Articolo 177.
La Prefettura è presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.
Articolo 178.
§ 1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle Amministrazioni di cui all'articolo 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti.
§ 2. Redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.
Articolo 179.
§ 1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza.
§ 2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti tribunali.